Cooptazione: differenze tra le versioni

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Nei moderni sistemi [[democrazia|democratici]] la cooptazione è stata generalmente abbandonata. Tuttavia trova ancora qualche applicazione in due casi:
* quando si vuole garantire una particolare indipendenza all'organo, che potrebbe essere menomata dalla nomina dei membri da parte di un soggetto esterno; per questo motivo qualche [[ordinamento giuridico|ordinamento]] prevede forme di cooptazione dei [[giudice|giudici]] della [[corte suprema]];
* quando si rende necessario ristabilire la pienezza della composizione di un collegio, dopo che alcuni membri sono cessati, se non è possibile o troppo onerosa l'elezione dei sostituti con le modalità ordinarie. In questi casi, di solito, i membri cooptati rimangono in carica solo fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostitituito; inoltre è talvolta prevista la successiva ratifica della loro elezione da parte dell'organo ordinariamente competente. Tale forma di cooptazione è prevista, in molti ordinamenti, per il [[consiglio di amministrazione]] delle [[società per azioni]].
la cooptazione è utilizzata anche nel diritto commerciale per permettere la sostituzione temporanea degli elementi facenti parte del consiglio di amministrazione e di quello di sorveglianza(sistema dualistico) che per vari motivi(revoca, morte,ecc) non ne fanno più parte. i nuovi consiglieri devono poi essere confermati dall'assemblea ordinaria della società.
 
La cooptazione è invece ancor oggi utilizzata con una certa frequenza in istituzioni [[religione|religiose]] o [[accademia|accademiche]] e in alcune [[organizzazioni internazionali]], quali il [[Comitato Internazionale della Croce Rossa]] e il [[Comitato Olimpico Internazionale]].
 
Va infine rilevato che in certi casi, pur non essendo prevista dalle norme che disciplinano il collegio, la cooptazione avviene ''di fatto'', grazie al controllo che l'organo ha sul gruppo sociale che lo dovrebbe eleggere. Questo è ciò che avviene talvolta nei [[partito politico|partiti]] ed altre [[associazione (diritto)|associazioni]], che, pur apparentemente ordinate secondo il metodo democratico, finiscono per assumere connotati oligarchici. Una cooptazione di fatto si riscontra spesso anche nei [[consiglio di amministrazione|consigli di amministrazione]] delle [[società per azioni]], quando la proprietà delle azioni è così dispersa che nessun azionista o gruppo di azionisti è in grado condizionare l'elezione degli amministratori.
 
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