Onere: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: accenti
Riga 5:
L'esempio classico è rappresentato <nowiki>dall'</nowiki>''[[onere della prova]]'', presente nella generalità degli ordinamenti ed enunciato per quello italiano dall'art. 2697 del [[Codice civile]]: chi [[azione (diritto)|agisce]] in giudizio per far valere un [[diritto soggettivo|diritto]] deve fornire la dimostrazione dei [[fatto giuridico|fatti]] su cui tale diritto si fonda, così come chi gli oppone un'[[eccezione (diritto)|eccezione]] deve dimostrare i fatti sui cui essa si fonda. Se la parte non assolve all'onere della prova, il [[giudice]] deciderà la [[causa]] in modo sfavorevole alla stessa.
 
In passato l'onere tendeva ad essere considerato una situazione soggettiva passiva. La dottrina più recente tende, invece, ad ascrivelo tra le situazioni soggettive attive vedendo in esso un potere e, al contempo, un dovere gravanti sullo stesso soggetto, sicchèsicché non esiste alcuna correlata situazione attiva in capo ad altri.
 
Questo significato del termine non va confuso con l'altro, pure utilizzato nel linguaggio giuridico, secondo cui l'[[onere (elemento del negozio giuridico)|onere]] è un elemento accessorio del [[negozio giuridico]] gratuito.