Appello (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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Il dibattimento si svolge sostanziamente come quello di primo grado (ex art.598 già citato). Dopo il controllo del Presidente o di un suo delegato sulla regolare costituzione delle parti, c'è una breve relazione dello stesso relativa all'iter procedimentale e processuale di primo grado, nonché sui motivi dell'impugnazione.
Prima del [[2008]] dopo la fase iniziale di dibattimento potevano verificarsi tre situazioni. Nel primo caso entrambe le parti potevano essere d'accordo sull'esito sulla richiesta da effettuare al giudice: in questo caso il giudice poteva decidere immediatamente oppure disporre la prosecuzione del dibattimento. Questa possibilità era prevista dall'art. 602 comma 2°, abrogato però dal Decretodecreto Leggelegge 23 maggio 2008, n. 92.
 
Oggi si passa direttamente alla discussione: da rilevare che non c'è, salvo alcuni casi, una fase istruttoria ma solo dibattimentale in senso stretto. È possibile leggere e discutere atti derivati dal processo di primo grado. La rinnovazione delle prove o l'introduzione di nuove prove è prevista in casi eccezionali e tassativi, così delineati: