Danni punitivi: differenze tra le versioni

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In [[Inghilterra]], dove pure ha avuto origine (il primo riconoscimento da parte di una giudice risale al [[1763]], nella causa ''Wilkes'' v. ''Wood''), l'istituto ha conosciuto una minore fortuna rispetto agli Stati Uniti e viene ammesso dalla giurisprudenza in casi limitati; tuttavia, negli ultimi anni si nota un maggior ricorso ad esso da parte dei giudici inglesi, soprattutto in relazione a lesioni di [[diritti fondamentali dell'uomo|diritti fondamentali]].
 
L'istituto dei danni punitivi è, invece, delestraneo tuttoagli estraneoordinamenti all'ordinamentodi italiano[[civil law]], fondatosalvo sulimitatissime unaeccezioni netta(i [[codice civile|codici civili]] di [[Brasile]], [[Norvegia]] e [[Polonia]] li prevedono in alcuni casi), essendo considerato in contrasto con il principio di separazione tra sanzionidiritto civilicivile e sanzionidiritto penale. In [[Italia]] la [[Corte Suprema di Cassazione]], ancora con la sentenza n. 1183/2007, ha stabilito che l'istituto è in contrasto con l'ordine pubblico interno, rifiutando quindi la [[delibazione]] di una sentenza straniera di condanna. penaliPeraltro, anche sein un ordinamento come quello italiano, la dottrina non ha mancato di evidenziare alcune ipotesi normative che sembrano sovrapporre funzioni risarcitorie e funzioni punitive della sanzione: ad esempio, la responsabilità aggravata per lite temeraria, prevista dall'art. 96 del [[Codice di procedura civile]], la responsabilità per danno ambientale, prevista dall'art. 18 della legge n. 349/1986, o la "riparazione pecuniaria" per diffamazione, prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 sulla stampa. La [[Corte Suprema di Cassazione]], ancora con la sentenza n. 1183/2007, ha stabilito che l'istituto dei danni punitivi è in contrasto con l'ordine pubblico interno italiano, rifiutando quindi la [[delibazione]] di una sentenza straniera di condanna.
 
==Note==