Cooptazione: differenze tra le versioni

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Nei moderni sistemi [[democrazia|democratici]] la cooptazione è stata generalmente abbandonata. Tuttavia trova ancora qualche applicazione in due casi:
* quando si vuole garantire una particolare indipendenza all'organo, che potrebbe essere menomata dalla nomina dei membri da parte di un soggetto esterno; per questo motivo qualche [[ordinamento giuridico|ordinamento]] prevede forme di cooptazione dei [[giudice|giudici]] della [[corte suprema]];
* quando si rende necessario ristabilire la pienezza della composizione di un collegio, dopo che alcuni membri sono cessati, se non è possibile o troppo onerosa l'elezione dei sostituti con le modalità ordinarie. In questi casi, di solito, i membri cooptati rimangono in carica solo fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostitituito; inoltre è talvolta prevista la successiva ratifica della loro elezione da parte dell'organo ordinariamente competente. Un esempio di cooptazione di questo tipo è quella prevista dal [[diritto commerciale]] italiano per la sostituzione temporanea dei membri del [[consiglio di amministrazione (dirittoordinamento italiano)|consiglio di amministrazione]] o, nei sistemi dualistici, del [[consiglio di sorveglianza]] di una [[società per azioni]] che per vari motivi (revoca, morte ecc.) hanno cessato di farne parte; in tal caso, i nuovi consiglieri dovranno essere confermati dall'assemblea ordinaria dei soci.
 
La cooptazione è invece ancor oggi utilizzata con una certa frequenza in istituzioni [[religione|religiose]] o [[accademia|accademiche]] e in alcune [[organizzazioni internazionali]], quali il [[Comitato Internazionale della Croce Rossa]] e il [[Comitato Olimpico Internazionale]].