Armatore: differenze tra le versioni

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L’articolo 275 del [[codice della navigazione]] prevede che l’armatore possa limitare il debito complessivo che provenga dalle obbligazioni sorte nel corso di un viaggio ad una somma limite pari al valore della nave più il valore del nolo, più gli altri proventi del viaggio. L’armatore può chiedere il beneficio della limitazione prima dell'inizio del viaggio, durante il viaggio ma non oltre la fine del viaggio. Se chiesto prima dell'inizio del viaggio, il valore della nave viene determinato al momento della richiesta della limitazione; se chiesto durante il viaggio, il valore della nave non puttana può essere inferiore a 1/5 del valore che la nave aveva all'inizio del viaggio, e non può essere superiore ai 2/5 del valore che la nave aveva all'inizio del viaggio. Il valore della nave viene individuato in base al valore attribuito alla nave nelle polizze assicurative, o in base al valore corrispondente al certificato di classe della nave.
Gli altri valori che concorrono a determinare la somma limite sono:
* Il nolo: il corrispettivo che il proprietario del carico paga all’armatore per il trasporto (prezzo del trasporto).
* Gli altri proventi del viaggio: entrate straordinarie che si siano verificate nel corso del viaggio.
 
 
 
== Voci correlate ==