Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro: differenze tra le versioni

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'''ISPESL''' è l'acronimo di '''Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro''', un ente di diritto pubblico del settore della ricerca, sottoposto alla vigilanza del [[Ministero della Salute (Italia)|Ministero della Salute]]. È organo tecnico-scientifico del [[Servizio Sanitario Nazionale]] per la ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, [[sicurezza sul lavoro]] e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro, della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
È focal point italiano nel network informativo dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro [http://osha.europa.eu].
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==Funzioni==
Le competenze dell'ISPESL sono state recentemente rivisitate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante il c.d. [[Testo Unico Sicurezza Lavoro|Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro]]. L'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato ''Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'', cita l'[[ISPESL]] a fianco di [[INAIL]] e [[IPSEMA]], definendo ai commi 1, 2 e 3 i principi generali di operatività in relazione alle Istituzioni e in relazione alla sinergia ed al coordinamento dell'azione dei tre enti nell'ambito delle rispettive competenze. Il comma 5 spiega cosa sia l'ISPESL, e il comma 6 elenca (lettere da a) a q)) i compiti istituzionali che l'ente è chiamato a svolgere attraverso le strutture centrali e territoriali, tra cui la titolarità delle verifiche di primo impianto e prime verifiche per attrezzature di lavoro assoggettate a tali regimi, garantendo l'unitarietà dell'azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 11, individua l'ISPESL come titolare della prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del medesimo decreto.
 
In sostanza, parallelamente alle classiche funzioni esercitate dall'ISPESL (certificazione, controlli in molti settori impiantistici, presenza in diverse attività di controllo in materia di impianti a rischio di incidente rilevante) sta crescendo considerevolmente l'impegno dell'Istituto nel settore strategico nella lotta alla piaga degli infortuni sul lavoro della Formazione e Informazione, essendo l'ISPESL riconosciuto ''ope legis'' come ente autorizzato a svolgere l'attività di formazione in tutti i campi della '''sicurezza sul lavoro'''.