Stato patrimoniale (forma di Stato): differenze tra le versioni

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Secondo la classificazione degli [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] in base al grado di tutela giuridica che realizzano per le [[situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]] si considera '''Stato patrimoniale''' quello in cui non vi è alcuna distinzione fra il [[patrimonio]] del ''[[sovrano]]'' e quello dello [[Stato]] ed anche i [[potere (diritto)|poteri]] pubblici rientrano nel patrimonio del sovrano, quale [[persona fisica]], sicché possono essere oggetto di vendita, successione ereditaria, costituzione in dote ecc. EraFonte ladi situazionelegittimazione esistentedel inpotere [[Europa]]è il diritto di proprietà della terra, dal quale durantediscende il [[feudalesimo|periododiritto feudale]]di proprietà di tutto quanto sulla medesima insiste, comprese le persone che vi lavorano e vivono. OggiI questapoteri [[formadel sovrano non sono esercitati in vista di statoun [[interesse pubblico]] èma pressocchèsolo scomparsaper sela sidifesa eccettua,esterna e interna del proprio patrimonio. secondoManca lun'opinioneorganizzazione prevalenteamministrativa stabile, loin [[Statogrado delladi Cittàconsentire delil Vaticano]]perseguimento di fini di carattere generale.
 
Lo stato patrimoniale era la [[forma di stato]] esistente in [[Europa]] durante il [[feudalesimo|periodo feudale]]. Oggi questa forma di stato è pressocchè scomparsa se si eccettua, secondo l'opinione prevalente, lo [[Stato della Città del Vaticano]].
Un'evoluzione rispetto a questa impostazione è quella nella quale è configurabile una tutela dei cittadini nei confronti dello stato, anche se limitatamente ai rapporti di [[diritto privato]] concernenti il ''[[fisco]]'', inteso come patrimonio distinto da quello della ''corona''. Questa concezione, detta dello ''[[Stato di polizia]]'' (in un'accezione diversa da quella, assunta successivamente, di stato nel quale l'attività degli organi di polizia ha un ruolo eccessivo e lesivo dei diritti di libertà dei cittadini), ha aperto la via all'elaborazione del ''[[diritto amministrativo]]'', inteso come un complesso di regole cui anche gli [[organo (diritto)|organi]] della [[pubblica amministrazione]] sono soggetti. Anche se non è ancora riconosciuto ai cittadini il diritto di pretendere l'osservanza di queste regole mediante ricorso ad un [[giudice]] indipendente, è però consentito di ricorrere al sovrano in via di ''petizione'' (o ''supplica'').
 
Un'evoluzione rispetto aallo questastato impostazionepatrimoniale èsi quellaha nellaquando qualecomincia èa configurabileconfigurarsi una tutela dei cittadini nei confronti dello stato, anche se limitatamente ai rapporti di [[diritto privato]] concernenti il ''[[fisco]]'', inteso come patrimonio distinto da quello della ''corona''. Questa concezione, detta dello ''[[Stato di polizia]]'' (in un'accezione diversa da quella, assunta successivamente, di stato nel quale l'attività degli organi di polizia ha un ruolo eccessivo e lesivo dei diritti di libertà dei cittadini), ha aperto la via all'elaborazione del ''[[diritto amministrativo]]'', inteso come un complesso di regole cui anche gli [[organo (diritto)|organi]] della [[pubblica amministrazione]] sono soggetti. Anche se non è ancora riconosciuto ai cittadini il diritto di pretendere l'osservanza di queste regole mediante ricorso ad un [[giudice]] indipendente, è però consentito di ricorrere al sovrano in via di ''petizione'' (o ''supplica'').
Questa concezione viene superata quando si giunge ad elaborare la nozione di ''[[Stato di diritto]]'', in base alla quale lo stato è soggetto al diritto anche nell'esercizio dei suoi poteri pubblicistici - salvo eccezioni come quelle derivanti dalla teoria dell'''act of state'', secondo la quale gli atti degli stati esteri fruiscono di immunità di giurisdizione - ed è perciò possibile per il cittadino ricorrere al giudice per essere tutelato contro gli atti della pubblica amministrazione. In alcuni ordinamenti, ad esempio quelli di [[common law]], le relative controversie sono devolute agli stessi giudici competenti per le controversie tra privati, in altri, invece, sono devolute a giudici speciali (''[[giustizia amministrativa|giudici amministrativi]]'').
 
QuestaUn'ulteriore concezioneevoluzione vieneconduce superata quando si giunge ad elaborare la nozione diallo ''[[Stato di diritto]]'', in base alla qualedove lo stato è soggetto al diritto anche nell'esercizio dei suoi poteri pubblicistici - salvo eccezioni come quelle derivanti dalla teoria dell'''act of state'', secondo la quale gli atti degli stati esteri fruiscono di immunità di giurisdizione - ed è perciò possibile per il cittadino ricorrere al giudice per essere tutelato contro gli atti della pubblica amministrazione. In alcuni ordinamenti, ad esempio quelli di [[common law]], le relative controversie sono devolute agli stessi giudici competenti per le controversie tra privati, in altri, invece, sono devolute a giudici speciali (''[[giustizia amministrativa|giudici amministrativi]]'').
 
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