Credito documentario: differenze tra le versioni

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Il '''credito documentario''' è una un'operazione [[banca]]ria ([[lettera di credito]]) universalmente utilizzata per il regolamento di transazioni commerciali interne ed internazionali.
 
Più precisamente, un credito documentario può essere definito come l'impegno scritto di una banca (emittente) emesso per ordine di un Compratore (Ordinante) a favore di un venditore (Beneficiario) ad effettuare un pagamento (a vista o differito) contro ritiro di determinati [[documento|documenti]] giudicati conformi al testo del credito stesso. E' il testo del credito che definisce quali documenti dovranno essere presentati e con quali caratteristiche, ma, come si comprenderà meglio di seguito, il documento più importante per queste operazioni è il documento di trasporto, che attesta l'avvenuta spedizione della merce.
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Nelle transazioni commerciali ed in particolare nel [[esportazione (commercio)|commercio internazionale]] le parti risiedono infatti in luoghi distanti e sovente hanno difficoltà a concludere affari perché hanno esigenze di salvaguardia diverse e contrapposte, il c.d. è lo strumento che la prassi bancaria e commerciale hanno messo a punto per ovviare a questo inconveniente. In queste operazioni il principale rischio che ciascuna parte si trova a fronteggiare è l'inadempimento contrattuale della controparte (mancata spedizione della merce, o spedizione tardiva, da parte del venditore; mancato pagamento da parte dell'acquirente). Orbene, il credito documentario nasce appunto per mitigare questo rischio, in quanto chi spedisce (il venditore, beneficiario del credito) può fare affidamento sul fatto che, se rispetterà tutte le condizioni del credito, verrà pagato da una banca, mentre chi acquista è consapevole che la propria banca pagherà solo a fronte di presentazione di documenti conformi, e che in particolare la spedizione ha avuto luogo nei modi e nei termini prestabiliti.
 
Il credito documentario, che richiede la forma scritta, storicamente nasce nella forma di "lettera" (da cui la denominazione alternativa e ancora oggi frequentemente utilizzata di "lettera di credito"), ma il cui contenuto è così delicato da richiedere meccanismi di verifica reciproca dell'autenticità del mittente; l'evoluzione tecnologica ha consentito di affinare questo punto, evidentemente essenziale per lo sviluppo dello strumento, con l'introduzione dei sistemi di cifratura telex, prima, e ora swift, cosicché oggi il credito documentario assume la forma di un particolare messaggio standardizzato di rete swift.
L'operazione è disciplinata internazionalmente dalle "Norme ed usi uniforni della CCI relativi ai Crediti Documentari".
 
L'operazione è disciplinata internazionalmenteregolata dalle "Norme ed usi uniforni della CCI relativi ai Crediti Documentari".
([[Norme ed Usi Uniformi]] o N.U.U.) elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI)a partire dal 1933.
Si tratta di un complesso di "norme" contenute in vari testi (Brochure) periodicamente aggiornati.
L'ultima versione è la ''Pubblicazione (Brochure) n.600'' entrata in vigore il [[1º luglio]] [[2007]].
Già da molti anni non è più prevista una specifica adesione alle NUU per Paese in quanto un credito documentario per essere sottoposto alle NUU deve esplicitamente riportare questa condizione al suo interno. Al proposito l'articolo 1 delle ICC NUU No. 600 prevedono " .......quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle presenti norme.
Giova ricordare che il termine di "norme" è in parte fuorviante: non si tratta infatti del disposto giuridico di qualche organismo sovranazionale (non essendo tale la CCI, che è un organo di diritto privato), ma di "regole" che tutte le parti coinvolte si impegnano a rispettare e a far rispettare in ciascuna delle fasi in cui il credito documentario si articola, dall'emissione fino all'esame dei documenti, in modo tale da garantire omogeneità di comportamenti anche in sistemi giuridici talvolta molto differenti tra loro.
 
==Caratteristiche==
*Autonomia - Il credito documentario è una operazione separata e distinta dal contratto commerciale sottostante e quindi gli obblighi delle banche intervenute non possono essere annullati o modificati con riferimento a rapporti contrattuali o extra contrattuali estranei al credito stesso.