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L'avvenimento futuro ed incerto può essere indipendente dalla volontà delle parti(condizione casuale),ma può anche dipendere dalla volontà di una di esse(condizione potestativa).
È però nullo il contratto con condizione sospensiva meramente potestativa, ossia consistente nel semplice arbitrio di una delle parti; non è invece nullo il contratto con condizione risolutiva meramente potestativa, anche se in questo caso possiamo dirci di trovarci di fronte nella sostanza ad un un più ampio riconoscimento della facoltà di recesso,possibile anche quando la controparte abbia dato inizio all'esecuzione del contratto in deroga all'art. [[1373]].
 
La condizione contraria a norme imperative,all'ordine pubblico o al buon costume rende nullo il contratto,sia essa sospensiva o risolutiva.
Per quanto riguarda la condizione impossibile,ossia relativa ad un evento che sia dal punto di vista giuridico o dal punto di vista naturale irrealizzabile,se sospensiva rende il contratto nullo,se risolutiva si considera come non apposta.