Deroga: differenze tra le versioni
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La deroga è conseguenza dell'operare del principio espresso dal [[brocardo]] ''"[[lex specialis derogat generali]]"'' (la legge speciale deroga quella generale), uno dei principi, presente nella generalità degli ordinamenti, attraverso i quali vengono risolte le [[antinomia normativa|antinomie normative]].
La norma derogata non viene eliminata dall'[[ordinamento giuridico]] ma vede ridotto il suo ambito di applicazione; questo distingue la deroga dall'''[[abrogazione]]'' che comporta, invece,
La deroga si distingue dalla ''dispensa'' in quanto quest'ultima sottrae uno specifico [[soggetto di diritto|soggetto]] dall'applicazione della norma, mentre la deroga agisce sulla norma stessa ed ha, quindi, efficacia ''erga omnes'', ossia nei confronti della generalità dei soggetti. La dispensa consegue all'esercizio di una [[potestà]] attribuita dall'ordinamento ad un'autorità e, quindi, ad un [[provvedimento]] della stessa, mentre la deroga è un'espressione della medesima potestà normativa in virtù della quale è stata emanata la norma derogata. Talvolta, peraltro, il termine deroga viene utilizzato come sinonimo di dispensa.
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