Quasi delitto: differenze tra le versioni

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Il '''quasi delitto''' è un [[concetto]] [[diritto|giuridico]] che compare nel [[diritto romano]], in età [[Giustiniano|giustinianea]], per ricomprendere gli [[illecito civile|illeciti civili]] [[illecito civile extracontrattuale|extracontrattuali]] che, pur diversi da un [[delitto]], sono fonti di [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] equiparate a quelle nascenti da delitto (il termine deriva, infatti, dall'espressione ''obligatio quasi ex delictu'', 'obbligazione come da contratto').
 
Tra le quattro categorie in cui, a partire dalle [[Istituzioni di Giustiniano|''Istituzioni'' di Giustiniano]], sono state tradizionalmente classificate le fonti di obbligazione, vale a dire [[contratto|contratti]], [[quasi contratto|quasi contratti]], delitti e quasi delittodelitti, quest'ultima è quella che ha sollevato le maggiori incertezze, non essendo ben chiaro il criterio di differenziazione rispetto ai delitti.