Diritto di citazione: differenze tra le versioni
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Il '''diritto di citazione''' (o '''diritto di corta citazione''')
Il diritto di citazione assume connotazioni diverse a seconda delle legislazioni nazionali.
==La Convenzione di Berna==
L'articolo 10 della [[Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche|Convenzione di Berna]], ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le seguenti regole:
''Articolo 10''
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L'[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#70 art. 70, Legge 22 aprile 1941 n. 633] (recante norme sulla ''Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio'') dispone che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti d'opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.
Con il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 è stata introdotta l'espressione di comunicazione al pubblico, per cui il diritto
Con la nuova formulazione c'è una più netta distinzione tra le ipotesi in cui “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera" viene effettuata per uso di critica o di discussione” e quando avviene per finalità didattiche o scientifiche: ''se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.''
La tendenza in Italia
Un'inversione si è, però, verificata con la replica governativa ad una [[interrogazione parlamentare]] nella quale il senatore [[Mauro Bulgarelli]], in merito alla pretesa della [[Siae]] di richiedere compensi per diritto d'autore anche per le attività didattiche, chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il concetto del ''[[fair use]]''. Il governo ha risposto<ref>[http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_15/ShowXml2Html.Asp?IdAtto=8215&Stile=5 Replica governativa all'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-01271 del 7 febbraio 2007].</ref> che non è necessaria una riforma legislativa in quanto già adesso l'articolo 70 della ''Legge sul diritto d'autore'' va interpretato in senso molto simile al ''fair use'' statunitense. A parere del Governo non c'è bisogno di un intervento in quanto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione», ha modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore in senso sostanzialmente simile a quello previsto dalla sezione 107 del ''copyright act'' degli U.S.A. Sempre secondo il Governo sono già applicabili i quattro elementi che caratterizzano la disciplina:
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Sempre a parere del governo, la normativa italiana in materia del diritto d'autore risulta già da adesso conforme non solo a quella degli altri paesi dell'Europa continentale ma anche a quello dei Paesi nei quali vige il copyright anglosassone.
A rafforzare
Nonostante le dichiarazioni del legislatore, la disciplina giuridica concreta è tuttavia ancora in atto nel segno tradizionale.
{{vedi anche|libertà di panorama}}
=== [[Francia]] ===
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