Diritto di citazione: differenze tra le versioni

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Il '''diritto di citazione''' (o '''diritto di corta citazione''') s'analizza comeè un diritto dell'eccezioneindividuo che si contrappone al [[diritto d'autore]].|diritto Questdell'ultimo concede all'[[autore]] ogni forma di controllo sulla diffusione delle sue opere. In un certo numero di circostanze, infatti, un autore non può opporsi alla pubblicazione di un estratto della propria opera.
 
Il diritto di citazione assume connotazioni diverse a seconda delle legislazioni nazionali.
 
==La Convenzione di Berna==
L'articolo 10 della [[Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche|Convenzione di Berna]], ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le seguenti regole:
 
''Articolo 10''
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L'[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#70 art. 70, Legge 22 aprile 1941 n. 633] (recante norme sulla ''Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio'') dispone che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti d'opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.
 
Con il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 è stata introdotta l'espressione di comunicazione al pubblico, per cui il diritto non è esercitabile solosu perogni imezzo vecchidi ''masscomunicazione media''di massa, ma anche per i nuovi come da ultimoincluso il [[web]].
 
Con la nuova formulazione c'è una più netta distinzione tra le ipotesi in cui “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera" viene effettuata per uso di critica o di discussione” e quando avviene per finalità didattiche o scientifiche: ''se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.''
 
La tendenza in Italia eraè stata di restringere la portata dell'art. 70 <ref>[http://www.civile.it/internet/visual.php?num=45918 Sentenza]</ref> a casi del tutto marginali, dando ad essa una valenza ben diversa del ''[[fair use]]'' statunitense.
 
Un'inversione si è, però, verificata con la replica governativa ad una [[interrogazione parlamentare]] nella quale il senatore [[Mauro Bulgarelli]], in merito alla pretesa della [[Siae]] di richiedere compensi per diritto d'autore anche per le attività didattiche, chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il concetto del ''[[fair use]]''. Il governo ha risposto<ref>[http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_15/ShowXml2Html.Asp?IdAtto=8215&Stile=5 Replica governativa all'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-01271 del 7 febbraio 2007].</ref> che non è necessaria una riforma legislativa in quanto già adesso l'articolo 70 della ''Legge sul diritto d'autore'' va interpretato in senso molto simile al ''fair use'' statunitense. A parere del Governo non c'è bisogno di un intervento in quanto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione», ha modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore in senso sostanzialmente simile a quello previsto dalla sezione 107 del ''copyright act'' degli U.S.A. Sempre secondo il Governo sono già applicabili i quattro elementi che caratterizzano la disciplina:
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Sempre a parere del governo, la normativa italiana in materia del diritto d'autore risulta già da adesso conforme non solo a quella degli altri paesi dell'Europa continentale ma anche a quello dei Paesi nei quali vige il copyright anglosassone.
 
A rafforzare ulteriormente il diritto di corta citazione è nuovamente intervenuto di recente il legislatore, che all'articolo 70 della legge sul diritto d'autore ha aggiunto il contestato<ref>[[Luca Spinelli]], [http://punto-informatico.it/2183742/PI/Commenti/italia-al-via-immagini-degradate.aspx Al via le immagini degradate], 8 febbraio 2008</ref> comma 1-bis, secondo il quale «''È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa [[risoluzione (grafica)|risoluzione]] o [[Compressione dati lossy|degradate]], per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro (...)''».<ref>v. [http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08002l.htm legge 9 gennaio 2008, n. 2], pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2008, n. 21.</ref>
 
Nonostante le dichiarazioni del legislatore, la disciplina giuridica concreta è tuttavia ancora in atto nel segno tradizionale.
 
{{vedi anche|libertà di panorama}}
 
=== [[Francia]] ===