Giudizio di fatto e di diritto: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 4:
* la posizione della norma, ossia la sua individuazione con l'eventuale [[interpretazione]] dell'[[atto normativo]] dal quale deve essere ricavata e la riconduzione del fatto alla [[fattispecie]] astratta da essa prevista (''[[sussunzione (diritto)|sussunzione]]'');
* la posizione del fatto, ossia la sua concreta individuazione nelle proprietà che lo caratterizzano e formulazione nel linguaggio della norma, attraverso un'attività di carattere conoscitivo fondata su ''[[prova (diritto)|prove]]'' o elementi di prova.
 
La competenza a decidere su questioni di fatto e di diritto può essere attribuita a giudici diversi: è ciò che accade in quegli ordinamenti, soprattutto di [[common law]], in cui le prime sono demandate alla [[giuria]], le seconde ad un giudice o ad un collegio di giudici professionali.
 
''[[Giudice#Giudici di merito e di legittimità|Giudice di merito]]'' è quello chiamato a decidere tanto sulle questioni di fatto quanto sulle questioni di diritto. ''[[Giudice#Giudici di merito e di legittimità|Giudice di legittimità]]'' è, invece, quello decide sulle sole questioni di diritto, verificando la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali da parte del giudice che ha pronunciato la decisione a lui sottoposta a seguito di [[impugnazione]].