Quasi delitto: differenze tra le versioni

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Nelle [[Istituzioni di Giustiniano|''Istituzioni'' di Giustiniano]] il quasi delitto venne annoverato tra le fonti delle obbligazioni, assieme a delitto, [[contratto]] e [[quasi contratto]]. Tra le quattro categorie è, però, quella che ha sollevato le maggiori incertezze, non essendo fin dall'inizio ben chiaro il criterio di distinzione dal delitto; in effetti, sembra creata più per ragioni di simmetria che per effettive esigenze di differenziazione.
 
Nel tempo sono stati proposti vari criteri per distinguere delitti e quasi delitti. Taluni hanno ricondotto la distinzione al fatto, puramente storico, che i primi - tra i quali erano stati fatti rientrare [[furtum|furto]], [[bona vi rapta|rapina]], danno ''[[LexDamnum Aquiliainiuria datum|danno ''ex lege Aquilia]]'' e ''[[iniuria]]'' - corrisponderebbero alle figure di ''delictum'' dello ''[[ius civile]]'', mentre i secondi comprenderebbero le figure elaborate dallo ''[[ius honorarium]]''; la spiegazione, però, non è del tutto convincente, se si tiene presente che la rapina, pur essendo un'ipotesi aggravata di furto (appartenente allo ''ius civile''), era sanzionata con un'azione concessa dal [[pretore (storia romana)|pretore]]. Non è convincente nemmeno la spiegazione, proposta in epoca [[Medioevo|medievale]], secondo la quale i delitti sarebbero atti [[dolo|dolosi]] e i quasi delitti atti [[colpa (diritto)|colposi]]: in effetti, quella che è forse la più importante figura di delitto, il danno ''ex lege Aquilia'', è costruita sulla nozione stessa di colpa. Nel [[XVIII secolo]] il giurista tedesco [[Johann Gottlieb Heinecke]] affinò questo criterio, considerando i delitti atti dolosi ma con possibilità estendere la responsabilità alla colpa e i quasi delitti atti puramente colposi (sicché, in presenza di dolo, si sarebbero trasformati in delitti). Nello stesso secolo, però, prese piede un diverso criterio di distinzione, propugnato dalla [[Pandettistica]], che sarebbe poi prevalso: nei quasi delitti, a differenza dei delitti, si risponde per un evento dannoso che non si è materialmente prodotto o cooperato a produrre, ma che è stato prodotto da altre persone o da cose in relazione alle quali si è tuttavia responsabili.
 
I termini delitto e quasi delitto compaiono nel [[Code Napoléon]], sia laddove elenca le fonti delle obbligazioni, sia nell'intitolazione del capo dedicato all'[[illecito civile]]; il codice, però, non fornisce alcuna definizione che permetta di distinguere le due nozioni e, del resto, non differenzia in alcun modo la relativa disciplina. Tale impostazione è stata imitata dai [[codice civile|codici civili]] che lo hanno preso a modello, tra i quali il [[Codice Civile (1865)|codice italiano del 1865]]. Non è stata, invece, ripresa dal [[Codice civile italiano]] vigente; al riguardo, nella Relazione al Re (n. 556) si legge che "Non si è considerata la duplice figura dei quasi contratti e quella dei quasi delitti, che non hanno mai potuto giustificarsi né dal lato tradizionale essendo ignota al diritto romano classico, né dal lato sostanziale essendo priva di un contenuto determinato". Scelte analoghe sono state fatte anche da altre codificazioni del [[XX secolo]]. La distinzione tra delitti e quasi delitti non è stata accolta nemmeno dal codice civile [[Germania|tedesco]] ([[Bürgerliches Gesetzbuch|BGB]]).