Quasi delitto: differenze tra le versioni
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Nelle [[Istituzioni di Giustiniano|''Istituzioni'' di Giustiniano]] il quasi delitto venne annoverato tra le fonti delle obbligazioni, assieme a delitto, [[contratto]] e [[quasi contratto]]. Tra le quattro categorie è, però, quella che ha sollevato le maggiori incertezze, non essendo fin dall'inizio ben chiaro il criterio di distinzione dal delitto; in effetti, sembra creata più per ragioni di simmetria che per effettive esigenze di differenziazione.
Nel tempo sono stati proposti vari criteri per distinguere delitti e quasi delitti. Taluni hanno ricondotto la distinzione al fatto, puramente storico, che i primi - tra i quali erano stati fatti rientrare [[furtum|furto]], [[bona vi rapta|rapina]],
I termini delitto e quasi delitto compaiono nel [[Code Napoléon]], sia laddove elenca le fonti delle obbligazioni, sia nell'intitolazione del capo dedicato all'[[illecito civile]]; il codice, però, non fornisce alcuna definizione che permetta di distinguere le due nozioni e, del resto, non differenzia in alcun modo la relativa disciplina. Tale impostazione è stata imitata dai [[codice civile|codici civili]] che lo hanno preso a modello, tra i quali il [[Codice Civile (1865)|codice italiano del 1865]]. Non è stata, invece, ripresa dal [[Codice civile italiano]] vigente; al riguardo, nella Relazione al Re (n. 556) si legge che "Non si è considerata la duplice figura dei quasi contratti e quella dei quasi delitti, che non hanno mai potuto giustificarsi né dal lato tradizionale essendo ignota al diritto romano classico, né dal lato sostanziale essendo priva di un contenuto determinato". Scelte analoghe sono state fatte anche da altre codificazioni del [[XX secolo]]. La distinzione tra delitti e quasi delitti non è stata accolta nemmeno dal codice civile [[Germania|tedesco]] ([[Bürgerliches Gesetzbuch|BGB]]).
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