Requisizione: differenze tra le versioni

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La requisizione di immobili a uso abitativo è un potere che la legge italiana conferisce esclusivamente a [[sindaco|sindaci]] e [[prefetto|prefetti]], non potendo questi [[delega|delegare]] altri amministratori locali, e può riguardare immobili sfitti o abbandonati da alcuni anni.
 
Con la requisizione, l'autorità pubblica si impegna a restituire dopo un certo periodo di tempo l'immobile nello stato iniziale, in cui si presentava al momento della requisizione, e a corrispondere un affitto al proprietario per il periodo della requisizione, salvo che la casa sia [[abusivismoAbusivismo edilizio|abusiva]] o oggetto di requisizione per provenienza [[mafia|mafiosa]]. Negli ultimi due casi, gli amminsitratori locali possono anche espropriare l'immobile.
 
Numerose sono le [[fonte del diritto|fonti]] richiamate in diverse [[ordinanza|ordinanze]]: tra l’art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 542; l’art. 153 del TU 4 febbraio 1915; gli art. 19 e 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034; e per il richiamo all’obbligo di soccorso commesso alle funzioni di Ufficiale Sanitario attribuite al sindaco la Legge Sanitaria n. 833 del 1978.