Prorogatio: differenze tra le versioni

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La legge 15 luglio 1994, n. 444, ha disciplinato la ''prorogatio'' degli organi amministrativi, la cui confugurabilità era stata a lungo dibattuta in [[dottrina]] e in [[giurisprudenza]]. Essa consente la ''prorogatio'' degli organi dello Stato, degli [[ente pubblico|enti pubblici]] o a partecipazione pubblica, limitandola però ai 45 giorni successivi alla scadenza; durante questo periodo possono essere adottati solo atti di ordinaria amministrazione nonché atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e di indifferibilità.
 
== Prorogatio e proroga ==
Non si deve confondere la ''prorogatio'' con la "proroga". Infatti, mentre la ''prorogatio'' attiene ai poteri di un organo la proroga attiene alla durata; da questo diversa natura discende anche che mentre la prorogatio opera di diritto, perché vi sia proroga occorre un'esplicita previsione normativa.
 
== Collegamenti esterni ==