Licenziamento discriminatorio: differenze tra le versioni

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Secondo l'art. 15 [[Statuto dei Lavoratori]] è nullo qualsiasi atto o patto diretto a ''"licenziare un lavoratore […] a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero"'', nonché la nullità dei licenziamenti attuati ''"a fini discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua e di sesso"''.
 
La legge prevede la nullità del licenziamento qualunque sia la motivazione adottata <ref>Il D. Lgs. n. 216 del 2003, art. 4 comma 1 modicia l'art. 15 dello Statuo dei Lavoratori aggiungendo ai fattori di discriminazione handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali</ref> e la dimensione dell'azienda, e vale anche per i dirigenti. Al lavoratore si applica la tutela reale, per cui l'interessato può scegliere fra il [[risarcimento]] del [[danno]] o la reintegra nel posto di lavoro.
 
Nelle aziende che hanno meno di 15 dipendenti, il licenziamento discriminatorio è l'unico caso in cui il datore di lavoro è obbligato alla reintegra del dipendente.