Sistema inquisitorio: differenze tra le versioni

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== Il sistema accusatorio ==
NelloNel sistema accusatorio il ''[[giudice]]'' ha un ruolo neutrale: sono le parti - colui che è stato accusato del [[reato]] (l'''accusato'', assistito dal suo ''difensore'') e chi lo accusa (<nowiki>l'</nowiki>''accusatore'') - ad avviare il processo e ad introdurre nello stesso le questioni di [[fatto giuridico|fatto]] e le relative [[prova (diritto)|prove]]; solo le prove così allegate possono essere esaminate dal giudice. Le parti hanno un ruolo attivo anche nell'esame delle prove, in particolare nell'interrogatorio dei testimoni (la cosiddetta ''cross-examination''). Compito del giudice è assicurare che la contesa tra le parti si svolga nel rispetto delle norme di procedura e pronunciare la sentenza sulla base delle risultanze emerse nel corso del processo, tenendo conto che l'[[onere della prova]] grava sull'accusatore. Tutta l'attività processuale si svolge tipicamente in modo orale, durante ''udienze'' alle quali è di regola ammesso ad assistere il pubblico.
 
Il processo penale secondo il sistema accusatorio presenta una spiccata somiglianza con il [[processo civile]] e, in effetti, tale sistema, che è il più antico, risale ad epoche in cui il [[reato]] era visto più come un'offesa privata che come un'offesa alla collettività: in quest'ottica, non c'era una netta differenza tra reato ed illecito civile, come negli ordinamenti attuali, e il ruolo di accusatore era assunto dalla stessa persona offesa dal reato (o dal suo gruppo familiare). In seguito, con l'affermarsi della concezione del reato come offesa alla collettività, la possibilità di assumere il ruolo di accusatore fu estesa a tutti i membri della collettività stessa (azione popolare); questa soluzione, tuttavia, dava luogo a inconvenienti, visto che, ad esempio, in certi casi poteva verificarsi una sovrapposizione di accusatori e in altri il rischio contrario: l'impunità del reato per l'inerzia di tutti i potenziali accusatori. A fronte di tali inconvenienti si è giunti alla soluzione adottata dalla generalità degli ordinamenti odierni, dove le funzioni di accusatore sono svolte da un organo pubblico, il ''[[pubblico ministero]]'', mentre l'azione della persona offesa dal reato e l'azione popolare, dove sono rimaste, hanno di solito un ruolo marginale, supplettivo o integrativo rispetto all'azione del pubblico ministero.