Esclusione della prova liberatoria: differenze tra le versioni

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== L'istituto della esclusione della prova liberatoria nel diritto penale italiano ==
 
L'argomento della esclusione della prova liberatoria nei Delitti contro l'Onore è traguardatoregolamentato dall'art.Art 596 del Codice PenaleC.P.
 
<ref>Codice penale Italiano</br>
Codice Penale</br>.
Libro secondo : Dei delitti in particolare</br>
Titolo XII : Dei delitti contro la persona</br>
Capo II : Dei Delitti contro l'Onore (art. 594-599)</br>
Art. 596: Esclusione della prova liberatoria.<br></ref>
 
==Art. 596 C.P. Testo==
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verita' o la notorieta' del fatto attribuito alla persona offesa.</br>
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto medesimo.
Quando l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo e' pero' sempre ammessa nel procedimento penale:</br>
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;</br>
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;</br>
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verita' o la falsita' del fatto ad esso attribuito.</br>
Se la verita' del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito e', per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se' stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595 comma primo.</br>
 
==Disciplina==