Validità (diritto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 44:
La ''validità dell'atto giuridico'' con il quale viene esercitato un [[potere (diritto)|potere]] è la sua conformità alla norma; la validità è, dunque, la conformità della [[fattispecie]] alla norma. La difformità dalla fattispecie astratta prevista dalla norma è detta ''vizio'' dell'atto e determina la sua invalidità. In certi casi, peraltro, l'ordinamento, pur a fronte di una situazione di non conformità dell'atto alla norma, esclude la sua invalidità (pur prevedendo, eventualmente, altre conseguenze): si parla, in questo caso, di semplice ''irregolarità'' dell'atto.
 
La validità di un atto è collegata alla sua ''[[efficacia (diritto)|efficacia]]'' ma non coincide con essa. Un atto invalido, infatti, è privo di efficacia quando all'invalidità consegue la sua ''nullità''; se, invece, all'invalidità consegue l'''annullabilità'' dell'atto, lo stesso è suscettibile di ''annullamento'' ma, fintantoché questo non intervenga, è efficace ed, anzi, se, come spesso avviene, l'annullamento è soggetto ad un termine di decadenza, il suo decorso senza che sia intervenuto l'annullamento rende l'atto stabilmente efficace (cd."è la cosiddetta ''convalescenza"'' dell'atto giuridico).
 
Il concetto di validità dell'atto giuridico può essere ricondotto a quello di validità della norma ove si accolga la concezione di [[Hans Kelsen]]{{cn}} secondo la quale in un ordinamento giuridico dinamico sono compresenti in ogni atto giuridico due momenti: l'esecuzione di norme superiori e la produzione di norme inferiori. In quest'ottica sarebbero produttivi di norme non solo gli [[atto normativo|atti normativi]], quelli che rientrano tra le [[fonti del diritto]] ([[costituzione]], [[legge]], [[regolamento]] ecc.); lo sarebbero anche gli altri atti giuridici (ad esempio la [[sentenza]], il [[provvedimento amministrativo]], il [[contratto]] e, più in generale, il [[negozio giuridico]]), solo che le norme da essi prodotte non hanno le caratteristiche delle generalità e astrattezza che presentano invece quelle degli atti normativi.