Pubblicità giuridica: differenze tra le versioni

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Accanto alla funzione di informare, la pubblicità giuridica può avere quella di dare ''conoscenza legale'' dei fatti per i quali è prevista. Ciò significa che, una volta effettuata la pubblicità nelle forme di legge, il fatto si considera conosciuto e nessuno può [[eccezione (diritto)|eccepire]] di ignorarlo, quand'anche non ne avesse avuto effettiva conoscenza.<ref>Si tratta, in altri termini, di una [[presunzione assoluta]] di conoscenza</ref>
 
Vari possono essere i mezzi di pubblicità previsti dall'ordinamento, tra i più diffusi si possono ricordare: l'iscrizione o trascrizione in appositi [[registro|registri]] tenuti da pubblici [[ufficio (diritto)|uffici]] (o da privati esercenti una [[funzione pubblica]]) e resi accessibili al pubblico; il deposito di [[documento|documenti]] presso determinati uffici; la pubblicazione su periodici, ufficiali o meno, e l'affissione al pubblico. Di solito la norma prescrive uno specifico mezzo di pubblicità; certe volte, però, non lo fa e si limita a prevedere che sia fatta con mezzi idonei.
 
In relazione agli effetti che conseguono alla sua omissione, si distinguono tradizionalmente tre forme pubblicità giuridica: pubblicità-notizia, pubblicità dichiarativa e pubblicità costitutiva.