Efficacia (diritto): differenze tra le versioni

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L''''efficacia''' dell'[[atto giuridico|atto]] o [[fatto giuridico]] è la possibilità di produrre gli [[effetto giuridico|effetti giuridici]] che una [[norma (diritto)|norma]] dell'ordinamento ricollega all'atto o fatto stesso. Tali effetti possono consistere nella costituzione, nella modificazione o nella cessazione di [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]]. La mancanza di efficacia è detta ''inefficacia''.
 
==Inizio e cessazione dell'efficacia==
Il mero fatto giuridico è sempre efficace: se esiste così come è previsto dalla norma, allora produce gli effetti giuridici da questa stabiliti ed è, quindi, efficace.
L'efficacia dell'atto presuppone il suo ''perfezionamento'', che si ha quando l'atto viene in essere completo di tutti gli elementi necessari richiesti dall'ordinamento; così i [[contratto|contratti]] si perfezionano con la stipulazione, i [[negozio giuridico|negozi unilaterali]] e i [[atto amministrativo|provvedimenti amministrativi]] con l'adozione ecc.
 
L'efficaciaPer delll'atto giuridico il discorso si fa più complesso. L'efficacia presuppone il suo ''perfezionamento'', che si ha quando l'atto viene in essere completo di tutti gli elementi necessari richiesti dall'ordinamento; così i [[contratto|contratti]] si perfezionano con la stipulazione, i [[negozio giuridico|negozi unilaterali]] e i [[atto amministrativo|provvedimenti amministrativi]] con l'adozione ecc.
 
Tuttavia, il perfezionamento è necessario ma può non essere sufficiente a conferire efficacia all'atto, la quale può essere subordinata anche:
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*al verificarsi di una condizione risolutiva;
*in caso di ''annullamento'' dell'atto invalido, disposto con [[provvedimento]] dell'autorità competente.
 
==Efficacia e validità==
L'efficacia di un atto è collegata alla sua ''[[validità (diritto)|validità]]'' ma non coincide con essa. Un atto invalido, infatti, non è efficace se all'invalidità il [[diritto positivo]] fa conseguire la sua ''nullità''; se, invece, l'invalidità si risolve, sempre alla stregua del diritto positivo, in ''annullabilità'' dell'atto, lo stesso è sì suscettibile di annullamento ma, fintantoché questo non intervenga, è efficace ed, anzi, se, come spesso avviene, l'annullamento è soggetto ad un termine di decadenza, il suo decorso senza che sia intervenuto l'annullamento rende l'atto stabilmente efficace.
 
==Efficacia e opponibilità==
Un fatto o atto giuridico può essere inefficace nei confronti di chiunque o può esserlo solo nei confronti di alcuni soggetti (''inefficacia relativa''); nel secondo caso si ha una forma particolare di inefficacia, detta ''inopponibilità''. In particolare, l'ordinamento può prescrivere determinati mezzi di [[pubblicità giuridica]] e stabilire che, in caso di omissione, l'il fatto o atto è inopponibile a certi soggetti: si parla, allora, di ''pubblicità dichiarativa''.
 
In relazione ai [[contratto|contratti]] l'''opponibilità'' si riferisce alla cosiddetta ''rilevanza esterna'' del contratto. E' il principio in base al quale si risolvono i conflitti fra atti e consiste nella prevalenza del titolo contrattuale nei confronti di altro titolo vantato dal [[terzo (diritto)|terzo]]. Il regime di opponibilità risponde ad un'esigenza di sicurezza nella circolazione giuridica, un'esigenza di tutela del titolare (che non deve vedersi espropriato da un soggetto privo di legittimazione) e un'esigenza di tutela dei creditori (che devono conservare la [[garanzia]] patrimoniale).
 
==Efficacia e validità==
L'efficacia di un atto è collegata alla sua ''[[validità (diritto)|validità]]'' ma non coincide con essa. Un atto invalido, infatti, non è efficace se all'invalidità il [[diritto positivo]] fa conseguire la sua ''nullità''; se, invece, l'invalidità si risolve, sempre alla stregua del diritto positivo, in ''annullabilità'' dell'atto, lo stesso è sì suscettibile di annullamento ma, fintantoché questo non intervenga, è efficace ed, anzi, se, come spesso avviene, l'annullamento è soggetto ad un termine di decadenza, il suo decorso senza che sia intervenuto l'annullamento rende l'atto stabilmente efficace.
 
==Efficacia, esecutività e esecutorietà==