Efficacia (diritto): differenze tra le versioni

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Il mero fatto giuridico è sempre efficace: se esiste così come è previsto dalla norma, allora produce gli effetti giuridici da questa stabiliti ed è, quindi, efficace. Per l'atto giuridico il discorso è più complesso, perchè la sua efficacia può dipendere da fatti ulteriori (''condizioni di efficacia'').
 
L'efficacia dell'atto presuppone il suo ''perfezionamento'', che si ha quando l'atto viene in essere completo di tutti gli elementi necessari richiesti dall'ordinamento; così i [[contratto|contratti]] si perfezionano con la stipulazione, i [[Negozio giuridico unilaterale|negozi unilaterali]] e i [[attoprovvedimento amministrativo|provvedimenti amministrativi]] con l'adozione ecc.
 
Tuttavia, il perfezionamento è necessario ma può non essere sufficiente a conferire efficacia all'atto, la quale può essere subordinata anche: