Bene mobile: differenze tra le versioni

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==Definizione==
Per comprendere, quindi, quali [[bene (diritto)|beni]], in effetti, possano essere clas'''''''classificati come '''mobili''', dobbiamo far ricorso alla definizione che l'art. 812 C.C. da dei beni immobili:" Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzioni,''' anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni"
 
La norma, quindi, tende a ricomprendere nella categoria dei '''beni mobili''' tutti quei [[bene (diritto)|beni]] che non possono essere classificati come immobili.