Esclusione della prova liberatoria: differenze tra le versioni

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Se la verita' del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito e', per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se' stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595 comma primo(1).
 
Nel [[diritto italiano]], l'articolo 596 del [[codice penale]] esclude di regola il diritto per l'imputato di ingiuria o diffamazione di provare la verità delle sue asserzioni.
Tuttavia con una formula che riprende tradizioni del ''codice cavalleresco'' al tempo dei ''[[duello|duelli]]'', il secondo comma ammette tuttavia che «quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo».</br>