Norma morale: differenze tra le versioni

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==Nozione==
 
La ''norma morale'' è il [[precetto]] ''[[società (sociologia)|sociale]]'', cioè prodotto e diretto a una società, ''esteriore'', cioè riguardante un'[[azione (filosofia)]] (da compiere o da omettere), e ''sanzionato'', cioè seguito dalla minaccia di una [[reazione]] alla sua violazione (la ''sanzione''), ma non ''coercibile'', cioè seguito dalla minaccia di una sanzione realizzabile coattivamente.
 
 
==Distinzione tra norma morale e norma giuridica==
 
La norma morale si differenzia dalla ''[[norma giuridica]]'', che è il precetto sociale, esteriore, sanzionato e coercibile e che si distingue in ''di diritto pubblico'' e ''di diritto privato'', secondo che tuteli interessi prevalentemente sociali o individuali; la prima delle quali, a sua volta, si distingue in ''di diritto costituzionale'', che è quella che regola gli aspetti fondamentali della vita sociale (la ''materia costituzionale''), ''sulla funzione legislativa'', che è quella che regola la produzione delle norme giuridiche della società (la ''funzione legislativa''), ''sulla funzione esecutiva'', che è quella che regola la cura degli interessi concreti della società (la ''funzione esecutiva''), e ''sulla funzione giudiziaria'', che è quella che regola l’attuazione delle norme giuridiche della società (la ''funzione giudiziaria'').