Deroga: differenze tra le versioni

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La deroga è conseguenza dell'operare del principio espresso dal [[brocardo]] ''"[[lex specialis derogat generali]]"'' (la legge speciale deroga quella generale), uno dei principi, presente nella generalità degli ordinamenti, attraverso i quali vengono risolte le [[antinomia normativa|antinomie normative]].
 
La norma derogata non viene eliminata dall'[[ordinamento giuridico]] ma vede ridotto il suo ambito di applicazione; questo distingue la deroga dall'''[[abrogazione]]'' che comporta, invece, invece, la totale eliminazione della norma dall'ordinamento. Sotto questo punto di vista, la deroga può essere vista come un'abrogazione parziale della norma. Va peraltro tenuto presente che il termine deroga viene talora usato con significato più ampio, comprensivo anche dell'abrogazione.
 
La deroga si distingue dalla ''dispensa'' in quanto quest'ultima sottrae uno specifico [[soggetto di diritto|soggetto]] dall'applicazione della norma, mentre la deroga agisce sulla norma stessa ed ha, quindi, efficacia ''erga omnes'', ossia nei confronti della generalità dei soggetti. La dispensa consegue all'esercizio di una [[potestà]] attribuita dall'ordinamento ad un'autorità e, quindi, ad un [[provvedimento]] della stessa, mentre la deroga è un'espressione della medesima potestà normativa in virtù della quale è stata emanata la norma derogata. Talvolta, peraltro, il termine deroga viene utilizzato come sinonimo di dispensa.