Tribunale diocesano: differenze tra le versioni
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==Giudici==
Il giudice originario del tribunale diocesano è il [[vescovo]] della [[diocesi]] stessa, per tutte le cause "non escluse espressamente dal diritto". Il vescovo, nonostante rimanga il giudice ultimo del tribunale e possa, quando lo ritiene opportuno, giudicare lui stesso in merito a una particolare questione, è tenuto a istituire un ''[[vicario giudiziale]]'', che normalmente deve essere distinto dal [[vicario generale]] della diocesi. Al vicario giudiziale spetta il compito di assegnare i giudici alle cause, se possibile secondo un turno precedentemente stabilito.
Il vescovo poi provvede alla nomina dei ''giudici'' del tribunale, che
Sia il vicario giudiziale sia i giudici sono nominati a tempo determinato (can. 1422).
Il mandato del vicario giudiziale e dei giudici non cessa quando la sede episcopale si rende vacante e non possono essere rimossi dall'
==Competenza==
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