Tribunale diocesano: differenze tra le versioni

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==Giudici==
Il giudice originario del tribunale diocesano è il [[vescovo]] della [[diocesi]] stessa, per tutte le cause "non escluse espressamente dal diritto". Il vescovo, nonostante rimanga il giudice ultimo del tribunale e possa, quando lo ritiene opportuno, giudicare lui stesso in merito a una particolare questione, è tenuto a istituire un ''[[vicario giudiziale]]'', che normalmente deve essere distinto dal [[vicario generale]] della diocesi. Al vicario giudiziale spetta il compito di assegnare i giudici alle cause, se possibile secondo un turno precedentemente stabilito.
 
Il vescovo poi provvede alla nomina dei ''giudici'' del tribunale, che dovrannodevono essere persone di buona fama, che abbiano conseguito il [[dottorato]] o almeno la [[licenza]] in diritto canonico, e siano possibilmente sacerdoti.
 
Sia il vicario giudiziale sia i giudici sono nominati a tempo determinato (can. 1422).
Il mandato del vicario giudiziale e dei giudici non cessa quando la sede episcopale si rende vacante e non possono essere rimossi dall'Amministratoreamministratore diocesano "''sede vacante''"; devono tuttavia ottenere dal nuovo Vescovovescovo la conferma del loro incarico (can. 1420 §5).
 
==Competenza==