Commerciante (diritto commerciale): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 5:
Con l'abolizione delle [[corporazioni delle arti e mestieri]], seguita alla [[Rivoluzione francese]], era venuto meno il tradizionale criterio soggettivo per individuare i destinatari del diritto commerciale, basato sull'appartenza ad una corporazione; il Codice di commercio napoleonico del 1807 adottò, quindi, un criterio oggettivo, riferendo la propria disciplina non più ad una specifica categoria di soggetti ma ad una specifica categoria di atti, gli atti di commercio, ed individuando i destinatari della stessa in tutti coloro che eseguono abitualmente tali atti.
 
Il Codice di commercio italiano del [[1865]] recepì la figura e ne diede all'art. 1 una definizione ("Sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale") che è l'esatta traduzione di quella contenuta nell'art. 1 del Codice di commercio francese ("Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle"). Definzione poi ripresa dall'art 8 del Codice di commercio del [[1882]] ("Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali"). Invece, il [[codice civile italiano|Codice civile del 1942]], nell'unificare la materia civile e commerciale, ha abbandonato il concetto di commerciante, sostituendovi quello di ''[[imprenditore]]'', definito come "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" (art. 2082), anche se poi riferisce la maggior parte delle norme di diritto commerciale ad una parte soltanto degli imprenditori, gli ''[[imprenditore commerciale|imprenditori commerciali]]'', definiti nell'art. 2195, categoria che finisce per sovrapporsi a quelli dei commercianti. Anche il nuovo Codice civile brasiliano del [[2002]] ha adottato il concetto di imprenditore, definendolo, all'articolo 966, negli stessi termini dell'art. 2082 del Codice civile italiano.
 
{{Portale|Diritto}}