Commerciante (diritto commerciale): differenze tra le versioni

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Gli atti di commercio, di cui nei codici di commercio, ad imitazione di quello francese, si trovano dettagliati elenchi, sono, in generale, caratterizzati dalla natura speculativa, ossia dell'essere diretti al conseguimento di un [[profitto]] (non sono, quindi, limitati alla sola compravendita di merci, attività del [[commerciante]] nell'accezione comune del termine).
 
Il diritto commerciale nasce come diritto della classe dei ''mercanti'' (''ius mercatorum''), individuati negli iscritti nelle relative corporazioni. Questo criterio soggettivo viene, però, abbandonato con l'abolizione delle [[corporazioni delle arti e mestieri]], seguita alla [[Rivoluzione francese]]: il Codice di commercio napoleonico del 1807 adotta un criterio oggettivo, riferendo la propria disciplina non più ad una specifica categoria di soggetti ma ad una specifica categoria di atti, gli atti di commercio, e individua all'art. 1 i commercianti in coloro che eseguono tali atti comeper professione abituale ("Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle").
 
Il Codice di commercio [[Italia|italiano]] del [[1865]] recepì la figura e ne diede all'art. 1 una definizione ("Sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale") che è l'esatta traduzione di quella contenuta nell'art. 1 del Codice di commercio francese. Definzione poi ripresa dall'art 8 del Codice di commercio del [[1882]] ("Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali"). Invece, il [[codice civile italiano|Codice civile del 1942]], nell'unificare la materia civile e commerciale, ha abbandonato il concetto di commerciante, sostituendovi quello di ''[[imprenditore]]'', definito come "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" (art. 2082), anche se poi riferisce la maggior parte delle norme di diritto commerciale ad una parte soltanto degli imprenditori, gli ''[[imprenditore commerciale|imprenditori commerciali]]'', definiti nell'art. 2195, categoria che finisce per sovrapporsi a quelli dei commercianti.