Commerciante (diritto commerciale): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 3:
Gli ''atti di commercio'', di cui nei codici di commercio, ad imitazione di quello francese, si trovano dettagliati elenchi, sono, in generale, caratterizzati dalla natura speculativa, ossia dell'essere diretti al conseguimento di un [[profitto]] (non sono, quindi, limitati alla sola compravendita di merci, attività del [[commerciante]] nell'accezione comune del termine).
 
Dallo status di commerciante derivano [[situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]] tanto attive quanto passive, tra le quali si possono ricordare l'obbligo di tenere le [[scrittura contabile|scritture contabili]] e l'assoggettamento al [[fallimento (diritto)|fallimento]] e alle altre [[procedura concorsuale|procedure concorsuali]] (anche se,ma in alcuni ordinamenti, come quello [[Germania|tedesco]], sono assoggettati al fallimento anche i non commercianti).
 
Il diritto commerciale nasce come diritto della classe dei ''[[mercante|mercanti]]'' (''ius mercatorum''), individuati negli iscritti nelle relative corporazioni. Questo ''criterio soggettivo'' viene, però, abbandonato con l'abolizione delle [[corporazioni delle arti e mestieri]], seguita alla [[Rivoluzione francese]]: il Codice di commercio napoleonico del 1807 adotta un ''criterio oggettivo'', riferendo la propria disciplina non più ad una specifica categoria di [[soggetto giuridico|soggetti]] ma ad una specifica categoria di atti, gli atti di commercio, e all'art. 1 definisce commercianti coloro che eseguono tali atti per professione abituale ("Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle").