Commerciante (diritto commerciale): differenze tra le versioni

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Il diritto commerciale nasce come diritto della classe dei ''[[mercante|mercanti]]'' (''ius mercatorum''), individuati negli iscritti nelle relative corporazioni. Questo ''criterio soggettivo'' viene, però, abbandonato con l'abolizione delle [[corporazioni delle arti e mestieri]], seguita alla [[Rivoluzione francese]]: il Codice di commercio napoleonico del 1807 adotta un ''criterio oggettivo'', riferendo la propria disciplina non più ad una specifica categoria di [[soggetto giuridico|soggetti]] ma ad una specifica categoria di atti, gli atti di commercio, e all'art. 1 definisce commercianti coloro che eseguono tali atti per professione abituale ("Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle").
 
Il Codice di commercio [[Italia|italiano]] del [[1865]] recepì la figura e ne diede all'art. 1 una definizione ("Sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale") che è l'esatta traduzione di quella del Codice di commercio francese. Definizione poi ripresa dall'art 8 del Codice di commercio del [[1882]] ("Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali"). Invece, il [[codice civile italiano|Codice civile del 1942]], nell'unificare la materia civile e commerciale, ha abbandonatosostituito ilalla concettofigura didel commerciante, sostituendovi quello diquella dell'''[[imprenditore]]'', definito come "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" (art. 2082), anche se poi riferisce la maggior parte delle norme di diritto commerciale ad una parte soltanto degli imprenditori, gli ''[[imprenditore commerciale|imprenditori commerciali]]'', definiti nell'art. 2195, categoria che finisce per sovrapporsi a quella dei commercianti.
 
Anche il nuovo Codice civile [[Brasile|brasiliano]] del [[2002]] ha adottato il concetto di imprenditore, definendolo, all'articolo 966, negli stessi termini dell'art. 2082 del Codice civile italiano.