Comitato (ordinamento civile italiano): differenze tra le versioni

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Il comitato può stare in giudizio nella persona del suo ''presidente''.
 
I comitati non sono [[persona giuridica|persone giuridiche]] (pur potendo essere riconosciuti come tali, se ne hanno i requisiti), però, grazie alla loro autonomia patrimoniale, sono considerati comunque [[soggetto di diritto|soggetti di diritto]] da coloro che distinguono la soggettività dalla personalità giuridica. E'È discusso in dottrina se i comitati siano riconducibili alle [[associazione (diritto)|associazioni]] o alle fondazioni; secondo alcuni la lora natura sarebbe duplice: associativa nella fase iniziale di raccolta dei fondi, di fondazione nella fase successiva, in cui i fondi raccolti vengono destinati allo scopo annunziato. Vi sono anche autori che vedono nel comitato una fondazione non riconosciuta.
 
==Diritto comparato==