Obbligazione pecuniaria: differenze tra le versioni

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La legge n. 197 del 1991<ref>http://www.antiriciclaggiozip24.it/legge_antiriciclaggio/legge_antiriciclaggio_197_1991.htm</ref> ha sancito un divieto di effettuare pagamenti in denaro contante per importi superiori a venti milioni di lire, salvo l'intervento di intermediari abilitati (es. una banca) ovvero sia esso eseguito allo Stato o ad altri enti pubblici o all'ufficiale giudiziario.
 
Il legislatore, per evitare il reciclaggioriciclaggio di denaro sporco, ha impedito ogni forma di pagamento in contante superiore a 12,500 euro. I trasferimenti superiori a 12,500 euro vanno fatti tramite banche o strutture finanziarie.
 
==Note==