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*che il "pericolo" sia attuale e concreto" <ref>(Cass. Civ. Sez. II, 21 gennaio 2000, n. 649)</ref>.
Sempre la cassazione ritiene l'actio cofessoria servitutis imprescrittibile: "l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta [[usucapione]], chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del [[termine (diritto)|termine]] dell'usucapione, l'inesistenza della servitù" <ref>(Cass. Civ. Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 864)</ref>
==Note==
<References/>
==Bibliografia==▼
Domenico Barbero ''La *legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis'' - 2 edizione riveduta. - Milano: A. Giuffré, 1950 - 124 p.
==Voci correlate==
*[[Servitù]]
*[[Confessoria servitutis]]
▲==Bibliografia==
▲Domenico Barbero ''La *legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis'' - 2 edizione riveduta. - Milano: A. Giuffré, 1950 - 124 p.
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