Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: differenze tra le versioni
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Le competenze trasferite alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, riguardano funzioni e compiti amministrativi e non politici. Il decreto medesimo precisa che il trasferimento ''comprende anche le funzioni di organizzazione e le
In materia di rapporti internazionali e con l'[[Unione Europea]], il testo sancisce la riserva di gestione politica dello Stato, ma apre ad una parziale gestione esecutiva dei rapporti nei limiti delle rispettive competenze anche da parte degli enti minori; lo Stato riserva per sé anche il potere di indirizzo e coordinamento, cioè il controllo politico (politiche economiche e politiche di settore), delle funzioni distribuite, nonché la titolarità della verifica dell'effettivo esercizio funzionale, prevedendo per i casi di accertata inattività che comportino inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, d'ordinario il [[commissariamento]] e nei casi più gravi un potere sostitutivo di [[legislazione d'urgenza]] affidato al [[governo]] centrale.
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Di non minore rilievo sono i trasferimenti di competenze riguardanti la [[sanità pubblica]], le politiche sociali, l'[[istruzione]], i [[beni culturali]], la polizia amministrativa.
Uno dei tratti salienti è il trasferimento della maggioranza delle [[Strada Statale|
Questo stesso
[[Categoria:Leggi dello stato italiano]]
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