Diffamazione (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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== Fatto ==
La norma, con un parziale rinvio al delitto di [[{{WIPIngiuria open|Rago}}(ordinamento italiano)|ingiuria]] previsto dall'articolo 594 del codice penale, punisce chi, comunicando con più persone, offende l'onore o il decoro di una persona non presente.
Tre sono, dunque, gli elementi necessari perché si possa configurare il delitto in esame: l'offesa all'onore o al decoro di taluno, la comunicazione con più persone e, infine, l'assenza della persona offesa.