Diritto di citazione: differenze tra le versioni

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→‎Italia: si indica una sentenza di 15 anni fa sul vecchio testo come attuale
→‎Italia: preciso fattispecie giudicata dalla cassazione
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Con la nuova formulazione c'è una più netta distinzione tra le ipotesi in cui “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera" viene effettuata per uso di critica o di discussione” e quando avviene per finalità didattiche o scientifiche: ''se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.''
 
L'orientamento giurisprudenziale formatosi in Italia sul vecchio testo dell'art. 70 è stato in genere di restringerne la portata.<ref>Cassazione Sez. 1, [http://www.civile.it/internet/visual.php?num=45918 Sentenza n. 2089], 07 marzo 1997, relativa tuttavia ad una fattispecie di sfruttamento commerciale.</ref>
 
In seguito a successive modifiche legislative, è stata fornita tuttavia una diversa interpretazione della normativa attualmente vigente, in particolare con la risposta ad un'[[interrogazione parlamentare]] nella quale il senatore [[Mauro Bulgarelli]] chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il concetto del ''[[fair use]]''. Il governo ha risposto<ref>Camera, [http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_15/ShowXml2Html.Asp?IdAtto=8215&Stile=5 Replica governativa all'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-01271 del 7 febbraio 2007].</ref> che non è necessario intervenire legislativamente in quanto già adesso l'articolo 70 della ''Legge sul diritto d'autore'' va interpretato alla stregua ''fair use'' statunitense. A parere del Governo il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003,<ref>«Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione»</ref> ha reso l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore sostanzialmente equivalente a quanto previsto dalla sezione 107 del ''copyright act'' degli Stati Uniti. Sempre secondo il Governo, sono quindi già applicabili i quattro elementi che caratterizzano il ''fair use'':