Comunità collinare: differenze tra le versioni

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==Origini della Comunità collinare==
Con l'art. 33 del Testo Unico del 2000 veniva affidata alla Regione il compito di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione demografica, individuando '''livelli ottimali''' di esercizio delle stesse. Spettava quindi alla Regione emanare una legislazione di principio entro la quale i Comuni potevano esercitare le funzioni in forma associata, individuando però autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie.
Per le Comunità montane, l'art. 27 del Testo Unico n. 276, al comma 3, demandava alla Regione il compito di individuare gli ambiti e le zone omogenee per la costituzione della comunità stessa. in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali.
Allo stesso modo, per la Comunità collinare, spettava alla Regione il compito di operare una classificazione del territorio, al fine di stabilire quali fossero i Comuni che potevano dar vita a questo tipo di forma associativa.