Diritti reali di garanzia: differenze tra le versioni

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===Patto commissorio ed alienazione in garanzia. Patto commissorio obbligatorio===
 
Proprio considerando ammissibile un’alienazione in garanzia immediatamente efficace e poi destinata a venire meno mediante l’adempimento dell’obbligazione così garantita, una dottrina (RUBINO; GRECO e COTTINO) ha sostenuto la validità della vendita a scopo di garanzia, strutturata come una vendita accompagnata da riscatto o patto di retrovendita (in forza della quale costruzione la cosa garantisce, col suo immediato trasferimento in proprietà del mutuante, la somma data a mutuo e la sua restituzione: il mutuatario potrà riacquistare la cosa pagandone il prezzo, cioè restituendo la somma mutuata). La liceità di questa figura viene sostenuta in base al suo inquadrarsi nella vendita con patto di riscatto, tipicamente ammessa dall’ordinamento, e la funzione di garanzia rappresenterebbe un motivo delle parti, strutturalmente compatibile con la causa della compravendita realizzata. Nel patto commissorio ad effetti obbligatori il debitore assume l’obbligo di trasferire la proprietà del bene al creditore in caso d’inadempimento: ma il fatto che l’effetto traslativo si verifichi dopo l’inadempimento grazie ad una nuova manifestazione di volontà del debitore non può impedire l’operatività del divieto di patto commissorio. Infatti, l’assenza di trasferimento automatico è supplita dall’ammissibilità di una esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, e comunque il patto commissorio obbligatorio causa lo stesso danno di quello ad efficacia reale. il patto compromissorio è assolutamente illegale.
 
===Limiti del divieto ex articolo 2744===