Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: differenze tra le versioni

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Il '''[[decreto legislativo]] [[31 marzo]] [[1998]], n. 112''', recante norme sul "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello [[Stato]] alle regioni ed agli [[enti locali]], in attuazione del capo I della [[legge]] [[15 marzo]] [[1997]], n. 59", è un importante atto normativo con il quale si diede corpo ad una redistribuzione delle [[funzione pubblica|funzioni pubbliche]], a seguito di lunghe e travagliate discussioni politiche in materia di [[federalismo]].
 
Le competenze trasferite alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, riguardano funzioni e compiti amministrativi e non politici. Il decreto medesimo precisa che il trasferimento ''comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di [[vigilanza]], di accesso al [[credito]], di [[polizia amministrativa]], nonché l'adozione di [[provvedimento contingibile e urgente|provvedimenti contingibili e urgenti]] previsti dalla legge''. In alcuni casi si tratta di competenze non statali, riassegnate ad enti diversi (ad esempio funzioni precedentemente delle province, ora delle camere di commercio).
 
In materia di rapporti internazionali e con l'[[Unione europea]], il testo sancisce la riserva di gestione politica dello Stato, ma apre ad una parziale gestione esecutiva dei rapporti nei limiti delle rispettive competenze anche da parte degli enti minori; lo Stato riserva per sé anche il potere di indirizzo e coordinamento, cioè il controllo politico (politiche economiche e politiche di settore), delle funzioni distribuite, nonché la titolarità della verifica dell'effettivo esercizio funzionale, prevedendo per i casi di accertata inattività che comportino inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, d'ordinario il [[commissariamento]] e nei casi più gravi un potere sostitutivo di [[legislazione d'urgenza]] affidato al [[governo]] centrale.