Clausola penale: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Correzione di alcuni errori comuni contenuti in questa lista |
|||
Riga 14:
==Struttura, forma e divieto di cumulo==
La clausola penale è un [[negozio giuridico]] con proprio oggetto e propria finalità, collegato ad un rapporto obbligatorio principale del quale rappresenta un patto accessorio. Si tratta dunque di una convenzione fra [[creditore]] e debitore, non assoggetta ad un particolare onere di forma; si ritiene altresì che il suo accedere ad un negozio per il quale la legge richiede la forma scritta non imponga l'[[onere]] di usare la stessa forma anche per la clausola penale, vista la sua funzione secondaria, non incidente sulla sorte delle obbligazioni principali. Non è ammessa, però, la prova per testimoni della clausola che accede come patto anteriore o contemporaneo ad un contratto avente forma scritta.
Il creditore che richiede il pagamento della penale esercita il diritto al risarcimento del danno: questo diritto è originariamente quantificato nel suo oggetto, perciò è un credito di valuta, che impone la corresponsione di interessi dal momento dell’inadempimento. Quando si domanda la penale non si può però esigere anche la prestazione principale e viceversa,
==Riduzione della penale==
La penale può essere diminuita dal giudice se l’obbligazione principale è stata adempiuta solo in parte oppure se l’ammontare è manifestamente eccessivo, avendo riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Il principio è posto dall’articolo 1384, il quale fonda un intervento di tipo integrativo del giudice con finalità equitativa. La finalità equitativa, quindi, impone di tenere conto, in caso di adempimento parziale, del danno subito dal creditore in dipendenza dell’inesattezza quantitativa della prestazione; nel caso di eccessivo ammontare, invece, l’equità impone di rifarsi, nell’esercizio del potere di riduzione, all’interesse che il creditore aveva all’adempimento al tempo della stipula (questa è l’impostazione dominante sul punto: per quanto, almeno per i rapporti nei quali il [[termine]] per l’adempimento è temporalmente molto lontano dal sorgere dell’obbligazione, è preferibile considerare l’interesse del creditore riferito al tempo dell’inadempimento). Il potere di riduzione della penale è una forma di controllo dell’autonomia contrattuale contro il possibile abuso che una parte può porre in essere ai danni dell’altra (MOSCATI): è pacifico, quindi, che le parti non possono pattuire l’irriducibilità della penale. Circa il fatto colposo del creditore, è stato sostenuto che non può generare una riduzione della penale,
==Effetti==
|