Clausola penale: differenze tra le versioni

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==Struttura, forma e divieto di cumulo==
La clausola penale è un [[negozio giuridico]] con proprio oggetto e propria finalità, collegato ad un rapporto obbligatorio principale del quale rappresenta un patto accessorio. Si tratta dunque di una convenzione fra [[creditore]] e debitore, non assoggetta ad un particolare onere di forma; si ritiene altresì che il suo accedere ad un negozio per il quale la legge richiede la forma scritta non imponga l'[[onere]] di usare la stessa forma anche per la clausola penale, vista la sua funzione secondaria, non incidente sulla sorte delle obbligazioni principali. Non è ammessa, però, la prova per testimoni della clausola che accede come patto anteriore o contemporaneo ad un contratto avente forma scritta.
Il creditore che richiede il pagamento della penale esercita il diritto al risarcimento del danno: questo diritto è originariamente quantificato nel suo oggetto, perciò è un credito di valuta, che impone la corresponsione di interessi dal momento dell’inadempimento. Quando si domanda la penale non si può però esigere anche la prestazione principale e viceversa, perchèperché il cumulo delle prestazioni è vietato dalla legge (articolo 1383), visto che la penale mira a far conseguire al creditore il ristoro dell’interesse leso dall’inadempimento, non anche un ingiustificato arricchimento. Si deve perciò concordare con la giurisprudenza, che ritiene applicabile il divieto di cumulo anche nel caso in cui il creditore accetti una prestazione difettosa. Il cumulo fra penale ed adempimento è ammesso solo se la penale è pattuita per il caso di ritardo nel medesimo. La risoluzione è invece un rimedio che può concorrere con la richiesta di pagamento della penale.
 
==Riduzione della penale==
La penale può essere diminuita dal giudice se l’obbligazione principale è stata adempiuta solo in parte oppure se l’ammontare è manifestamente eccessivo, avendo riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Il principio è posto dall’articolo 1384, il quale fonda un intervento di tipo integrativo del giudice con finalità equitativa. La finalità equitativa, quindi, impone di tenere conto, in caso di adempimento parziale, del danno subito dal creditore in dipendenza dell’inesattezza quantitativa della prestazione; nel caso di eccessivo ammontare, invece, l’equità impone di rifarsi, nell’esercizio del potere di riduzione, all’interesse che il creditore aveva all’adempimento al tempo della stipula (questa è l’impostazione dominante sul punto: per quanto, almeno per i rapporti nei quali il [[termine]] per l’adempimento è temporalmente molto lontano dal sorgere dell’obbligazione, è preferibile considerare l’interesse del creditore riferito al tempo dell’inadempimento). Il potere di riduzione della penale è una forma di controllo dell’autonomia contrattuale contro il possibile abuso che una parte può porre in essere ai danni dell’altra (MOSCATI): è pacifico, quindi, che le parti non possono pattuire l’irriducibilità della penale. Circa il fatto colposo del creditore, è stato sostenuto che non può generare una riduzione della penale, perchèperché essa prescinde dalla quantificazione del danno (MARINI): si è però obiettato (BIANCA) che in questi casi si dovrebbe applicare analogicamente l’articolo 1227 I comma e la riduzione dell’imputabilità causale del danno al debitore in caso di concorso colposo del creditore nella verificazione dell’evento pregiudizievole. Si discute sulla esercitabilità d’ufficio del potere riduttivo del giudice: recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 settembre 2005, n. 18128 , hanno sostenuto proprio l’officiosità di questo potere. Si deve comunque rammentare come, per alcuni settori economici, la legge opti non per la riducibilità, ma per la nullità della penale eccessiva: sono i casi dei contratti dei consumatori (articolo 33, lettera f, del [[codice del consumo]]), dei rapporti tra imprese quando, in caso di subfornitura, la penale esorbitante è un mezzo per abusare della propria posizione dominante (articolo 9 legge 192 del 1998) e della penale usuraria.
 
==Effetti==