Legge delega: differenze tra le versioni

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==Vincoli posti alla legge delega==
L'articolo 76 della [[Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione]] regola l'istituto della legge delega e del decreto legislativo. Essa è una legge ordinaria, approvata quindi dal Parlamento attraverso il normale iter procedurale (se così non fosse e, per esempio, fosse ammesso l'uso di decreti legge o la questione di fiducia, per il Governogoverno sarebbe facile sostituirsi integralmente al Parlamento e di fatto legiferare senza controllo sostanziale) e conferisce la delega solo al governo inteso nella sua collegialità (ossia al [[Consiglio dei ministri]], non al singolo ministro). Nella legge delega devono essere fissate obbligatoriamente alcune indicazioni minime, dette ''contenuti necessari'':
* un oggetto definito;
* un tempo massimo entro il quale promulgare il decreto legislativo;
* una serie di principi e criteri direttivi ai quali il decreto legislativo deve attenersi;
* eventualmente, una serie di ''norme procedurali'' che impongono al Governogoverno di sottoporre lo schema del decreto a determinati organi competenti (parere obbligatorio ma non vincolante). oltre i 24 mesi di durata della delega, il parere delle competenti commissioni parlamentari diventa obbligatorio anche se non direttamente richiesto dal testo della legge.
 
I soggetti interessati dalla legge delega e le parti istituzionali che ne hanno facoltà, possono sollevare quesito di incostituzionalità in [[Consulta]] per eccesso di delega, se il decreto del Governogoverno eccede gli ambiti della legge-delega conferita dal Parlamento, in violazione dell'art. 77 della Costituzione.
 
==Deleghe accessorie==