Carrello appendice: differenze tra le versioni
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[[Immagine:Aanhanger simpel.jpg|thumb|right|250px|Un carrello appendice]]
Il '''carrello appendice''' appartiene ad una delle sub-categorie dei rimorchi leggeri O1. I rimorchi leggeri si dividono infatti in due categorie: i rimorchi di categoria O1 con massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg ed i rimorchi di categoria O2 con massa complessiva a pieno carico oltre i 750 kg e fino a 3500 kg. Quelli con massa complessiva a pieno carico oltre i 3500 kg sono definiti rimorchi pesanti. I rimorchi leggeri O1 e O2 hanno a loro volta delle sub-categorie esse sono: Carrelli appendice; Rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (rimorchi T.A.T.S.); Rimorchi per trasporto cose in genere; Rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici (esclusi rimorchi T.A.T.S.); Telai montati per rimorchi da carrozzare.
L'Art. 205 del Regolamento del Codice della Strada fissa le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli
==Limiti di velocità==▼
Mentre il traino di un rimorchio classifica il [[complesso di veicoli]] come [[autotreno]] - sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un'[[autovettura]] ([[Patente di guida|Patente]] richiesta: di [[Patente_di_guida#Patente_B|categoria B]] se il rimorchio non supera i 750 kg di [[massa a pieno carico]] o li supera ma la massa a pieno carico del complesso di veicoli non supera le 3,5 [[tonnellata|tonnellate]], di [[Patente_di_guida#Patente_B.2BE|categoria B+E]] se il rimorchio non leggero presenta una massa complessiva che supera quella a vuoto della motrice, oppure se la massa a pieno carico del rimorchio supera i 750 kg e la massa a pieno carico del complesso di veicoli supera le 3,5 tonnellate), sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un autocarro (Patente richiesta: di [[Patente_di_guida#Patente_C.2BE|categoria C+E]]) - e di conseguenza implica al complesso di veicoli ovvero all'autotreno suindicato i limiti di 70 [[chilometro orario|km/h]] sulle [[strada extraurbana principale|strade extraurbane principali]] e secondarie e di 80 km/h sulle [[autostrada|autostrade]], il carrello appendice non implica un abbassamento dei limiti di velocità in quanto è parte integrante del veicolo che lo traina, poiché ne rientra nei limiti di sagoma.▼
▲L'Art. 205 del Regolamento del Codice della Strada fissa le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore:
- Per autoveicolo (carrello leggero categoria O1):
- per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico; ▼
-- per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2
-- per
- Per autobus (carrello leggero categoria O2):
▲-- per
I carrelli appendice per autoveicoli pur appartenendo ai carrelli leggeri di categoria O1 non possono raggiungere la massa complessiva a pieno carico ammessa per tale categoria O1 (750 kg) ma si fermano a 600 kg e solo se l'autoveicolo trattore ha una massa a vuoto superiore a 1000 kg. Anche nel caso dei carrelli appendice per autobus essi non possono raggiungere la massa complessiva a pieno carico ammessa per la categoria O2 (3500 kg) ma si fermano a 2000 kg. Un'altra limitazione è posta sulla larghezza del carrello appendice che non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore, e sull'altezza massima che non deve essere superiore a 2,50 m. Il carrello appendice è abbinato per targa al veicolo trainante, ovvero i suoi dati devono essere riportati sulla [[carta di circolazione]] del veicolo trainante stesso a seguito di un collaudo presso la [[Motorizzazione Civile]]. Ha l'obbligo di recare una regolare targa ripetitrice, sulla quale va apposta la sigla alfanumerica del veicolo trainante. <ref>http://www.rimorchileggeri.it/MANUALE.htm Normativa sui carrelli appendice e sui rimorchi leggeri.</ref>
▲==Limiti di velocità==
▲Mentre il traino di un rimorchio classifica il [[complesso di veicoli]] come [[autotreno]] - sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un'[[autovettura]] ([[Patente di guida|Patente]] richiesta: di [[Patente_di_guida#Patente_B|categoria B]] se il rimorchio non supera i 750 kg di [[massa a pieno carico]] o li supera ma la massa a pieno carico del complesso di veicoli non supera le 3,5 [[tonnellata|tonnellate]], di [[Patente_di_guida#Patente_B.2BE|categoria B+E]] se il rimorchio
==Note==
<references/>
==Voci correlate==
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