Atto di notorietà: differenze tra le versioni

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==Ordinamento italiano==
Nell'ordinamento italiano l'atto di notorietà può essere ricevuto dal notaio (art.1 n.5 legge n.89/1913)oppure dal [[cancelliere (ordinamento giudiziario)|cancelliere]] (secondo parte del tutto minoritaria della dottrina anche dal [[sindaco (ordinamento italiano)|sindaco]] o suo delegato)<ref>Tale dottrina si richiama all'art. 231 del D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51, che ha trasferito al sindaco le funzioni amministrative già spettanti al [[Pretore (ordinamenti moderni)|pretore]], il quale aveva competenza generale a ricevere atti di notorietà. Da notare però che la norma prevede la competenza del Sindaco solo "quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento per l'esercizio di attività" e pertanto, in assenza di espressa previsione normativa, non susiste la competenza del Sindaco a ricevere tali atti.</ref> in presenza di almeno due [[testimone|testimoni]]; in alcuni casi, però, può essere ricevuto solo dal [[presidente]] del [[tribunale]] o, per delega di questo, dal cancelliere.
 
Già l'art. 7 del d.P.R. 2 agosto 1957, n. 678 aveva previsto la possibilità di rendere la dichiarazione anche dinanzi al [[segretario comunale]] o al [[funzionario]] competente a ricevere la documentazione, ogniqualvolta fosse richiesta la presentazione di un atto di notorietà ad un organo della [[pubblica amministrazione]]. Un'ulteriore agevolazione è stata introdotta dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ha previsto la possibilità di sostituirlo, negli stessi casi, con una ''[[dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà]]''.