Centri di servizio per il volontariato: differenze tra le versioni

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L'art. 15 della [[:wikisource:L. 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato|legge 266/91]], [[legge quadro]] sul [[volontariato]], prevede la costituzione dei '''Centri di Servizio per il Volontariato''', garantendo, grazie alle [[Fondazione bancaria|fondazioni bancarie]], che devono devolvere su base regionale almeno 1/15 dei loro proventi, il loro finanziamento.
Il decreto ministeriale dell'[[8 ottobre]] [[1997]] ha stabilito le modalità per la costituzione presso le Regioni (art. 4) dei Fondi Speciali per il Volontariato, amministrati dai Comitati di Gestione regionali. Lo stesso decreto, all'art. 4 ha fornito un'indicazione sulle attività che i Centri di Servizi per il Volontariato possono svolgere.