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La '''ricettazione''' è un [[reato]], ed in particolare un [[delitto]], previsto e punito dall'art. 648 del [[Codice Penalepenale italiano]], commesso da chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato cosiddetto "presupposto" (vedi sotto), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nelle stesse azioni e con gli stessi fini.
 
Ad esempio, il delitto presupposto può essere un [[furto]], una [[rapina]], o comunque un delitto capace di procurare all'autore denaro o altri beni di cui questo può impossessarsi per effetto della commissione del delitto stesso.