Diritto internazionale privato: differenze tra le versioni

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Il '''diritto internazionale privato''' è una branca autonoma dell’[[ordinamento giuridico]] statale. Esso concerne, nella sua accezione più ristretta, l'insieme di regole atte a individuare il diritto materialesostanziale applicabile alle fattispecie che presentino significative connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali. Tale è la funzione delle cosiddette "norme di conflitto", disposizioni strumentali in quanto non finalizzate alla disciplina materiale del rapporto giuridico. In altri termini, le norme di diritto internazionale privato individuano la lex causae in base alla quale regolare rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale nel quale è sorta la questione (per esempio: un contratto di affitto di un immobile situato in [[Italia]] di proprietà di un cittadino francese, concluso con un cittadino tedesco, rispetto al quale sorge una questione relativa alla manutenzione straordinaria dello stesso).
 
In un'accezione più estesa, il diritto internazionale privato disciplina anche questioni di "diritto processuale civile internazionale", quali la delimitazione della [[giurisdizione]] del [[giudice]] statale, ed i presupposti dell'efficacia e dell'esecuzione forzata delle [[sentenza|sentenze]] straniere e degli [[atto|atti]] pubblici resi all'estero da autorità straniere.
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