Procedura concorsuale: differenze tra le versioni

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il giudice italiano può dichiarare il fallimento dell’impresa, a patto che questa abbia almeno una sede secondaria in Italia; infatti serve almeno una sede secondaria perché si abbia un regolare esercizio d’impresa.
Se l’impresa si è trasferita in un altro stato dopo il deposito del ricordo per la dichiarazione di fallimento o dopo la richiesta del pubblico ministero, la procedura si apre ugualmente.
È necessario evitare doppie riscossioni e coordinare le procedure che si aprono, ma per quanto riguarda le insolvenze non comunitarie, la materia non è disciplinata dal d.lgs 5\/2006.
Insolvenze transfrontaliere comunitarie:
Il Reg. CE 1346\/2000 regola la procedura dei debitori insolventi il cui centro d’interessi sia sito negli stati dell’Unione Europea.
Non c’è una procedura unitaria per questo tipo di insolvenze, per cui c’è un coordinamento tra le varie procedure.
Il regolamento disciplina sia le procedure che hanno come obiettivo la liquidazione dell’impresa, sia quelle che mirano a risanarla.